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Amministratore di Sostegno

L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 2004 (che ha modificato il Titolo XII – capo I- del codice civile) con la finalità di “… tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1).

L’istituto dell’amministrazione di sostegno copre quindi situazioni che in passato erano prive di tutela e si affianca agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, diretti soprattutto alla tutela del patrimonio del beneficiario e dei suoi familiari. Tali istituti, pur se con qualche modifica nella disciplina, permangono all’interno del nostro ordinamento (v. gli articoli da 4 a 10 della L 6/2004 che modificano e integrano gli articoli del codice civile 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429).
Rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno si pone come misura
personalizzata di tutela che mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire del beneficiario prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che la stessa non può compiere autonomamente. Il beneficiario, pertanto, conserva la capacità di agire con le precisazioni e le eccezioni indicate nel decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina infatti contiene precise indicazioni circa gli atti “…che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno” o di quelli che l’Amministratore di Sostegno “…ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario”.
L’Amministratore di Sostegno (AdS) agisce sempre con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (articolo 408 c.c.).
Di seguito, in sintesi, si riportano le principali innovazioni introdotte con l’istituto giuridico dell’AdS:
– personalizzazione delle misure da applicare: la protezione viene calibrata sulle esigenze concrete
ed attuali della persona beneficiaria;
– conservazione della capacità di agire: il beneficiario la conserva per tutti gli atti che non richiedono
la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’AdS (art. 409 c.c.);
– attenzione alla persona: la scelta dell’AdS avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (art. 407 c.c.).

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il Giudice tutelare nomini un AdS affinché abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Appartiene all’apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze del beneficiario, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dello stesso e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

 

Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli "- L.R n.24 del 06.07.2018. DGR 23/30 del 22.06.2021 e DGR 34/24 del 11.8.2021

Amministratori di Sostegno

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